evidenza

La Conciliazione Obbligatoria

É entrato in vigore il 21 Marzo 2011, non senza polemiche, il decreto sulla conciliazione obbligatoria (o più propriamente mediazione) che vincola chi intende andare in causa, per controversie che riguardano determinati ambiti civili, a passare prima per una mediazione. Resta, ovviamente sempre possibile procedere per le vie legali classiche qualora la conciliazione fallisse e non si raggiungesse alcun accordo.
Gli ambiti civili per cui la conciliazione diviene obbligatoria da oggi riguardano: i diritti reali, la divisione, le successioni ereditarie, i patti di famiglia, la locazione e l’affitto di aziende, il comodato, la responsabilità medica, le diffamazioni a mezzo stampa e, come abbiamo visto, le controversie inerenti i contratti assicurativi, bancari e finanziari. Sono escluse dall’obbligo di conciliazione, che però scatterà fra 12 mesi, le controversi in materia di  condominio e quelle relative al risarcimento danni dei veicoli durante incidenti stradali. Per queste, comunque la conciliazione rimane facoltativa.

COME ACCEDERE ALLA CONCILIAZIONE

Operativamente da oggi chi si rivolge ad un avvocato per intentare una causa civile dovrà essere informato circa l’obbligatorietà della mediazione. L’informazione deve essere data per iscritto, in modo comprensibile e il documento deve essere sottoscritto dal cliente e allegato agli atti introduttivi della causa. Se l’avvocato non segue queste norme, il contratto con il cliente è annullabile. Per accedere alla conciliazione non è obbligatorio rivolgersi ad un avvocato, o essere assistiti da un legale. I consumatori possono rivolgersi, infatti, ad una serie di organismi riconosciuti e certificati dal Ministero della Giustizia, che ne attesta i requisiti.

Questi organismi che risultano inseriti in un registro redatto dallo stesso Ministero, possono essere pubblici, come le camere di commercio e gli ordini professionali, o privati.
Il consumatore ha la facoltà di scegliere a chi rivolgersi, ma va sottolineato che gliorganismi privati possono avere regolamenti interni che limitano la mediazione a specifiche materie. Diversamente le camere di Commercio, assistono su tutti gli ambiti che prevedono l’obbligatorietà della mediazione. In generale è possibile che la conciliazione avvenga per via telematica, ma questa non deve essere l’unica modalità offerta ai consumatori.
Nella possibilità di scelta del consumatore, vi è però un limite che riguarda le controversie in ambito bancario e finanziario, per le quali la legge prevede che la mediazione venga seguita da organismi precisi. Si tratta nello specifico della Consob, per le controversie in ambito di investimento o gestione del risparmio collettiva, i fondi comuni di investimento), e del l’ABF Arbitro Bancario Finanziario, per le liti che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari

Condividi con i tuoi amici!