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    Articolo Curato da: gherardo poni

    E’ stato introdotto con l’articolo 21 del dl 78/2010 l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni Iva il cui importo è pari o superiore a 3.000 euro. Questo nuovo adempimento è un ulteriore strumento dell’Amministrazione finanziaria per prevenire e contrastare i comportamenti fraudolenti sia in materia di Iva (frodi “carosello” e false fatturazioni) e sia in ambito di imposizione sul reddito.

    I contribuenti interessati sono i soggetti passivi Iva che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato.

    L’obbligo di comunicazione telematica riguarda esclusivamente le operazioni rilevanti ai fini Iva di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto. Per le operazioni Iva per le quali non vi è l’obbligo di emettere la fattura (per esempio, quelle riguardanti il commercio al dettaglio) il limite è elevato a 3.600 euro al lordo dell’imposta applicata.

    La comunicazione non va trasmessa quando il pagamento, anche se superiore ai limiti individuati, è effettuato con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari già obbligati alla comunicazione all’Anagrafe tributaria dei rapporti e delle operazioni con la clientela. Infatti, i dati relativi a queste transazioni sono comunque comunicati dagli stessi operatori finanziari che hanno emesso le carte con le quali è avvenuto il pagamento dei corrispettivi. Sussiste l’obbligo dell’invio, invece, se le carta di credito, di debito o prepagata è stata emessa da un operatore finanziario non residente e senza stabile organizzazione in Italia.

    Per il periodo d’imposta 2010 l’importo al di sopra del quale scatta l’obbligo della comunicazione è elevato a 25.000 euro e occorre comunicare solo le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione.

    Sono escluse dall’obbligo di comunicazione:

    • le importazioni
    • le esportazioni
    • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list
    • le operazioni già comunicate all’Anagrafe tributaria (per esempio, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione, eccetera).

    Sono inoltre escluse le operazioni rilevanti ai fini dell’Iva, effettuate fino al 30 giugno 2011, per le quali non vi è l’obbligo di emissione della fattura.

    La comunicazione deve essere inviata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni.

    Per il periodo d’imposta 2010 il termine entro cui deve essere effettuata la comunicazione è stato ampliato fino al 31 dicembre 2011 .

    È possibile trasmettere una comunicazione in sostituzione di un’altra già inviata, a condizione che si riferisca allo stesso periodo d’imposta.

    Per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, l’operazione è da comunicare solo quando i corrispettivi dovuti in un anno solare sono complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.

    La trasmissione deve avvenire tramite il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline).

    Fonte AGENZIA DELLE ENTRATE

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